1 — Considerazione preliminare

Da sempre l’uomo ha esercitato il suo ingegno nel gestire, chiudere, custodire e  proteggere, sia il proprio intimo spazio che quello comunitario della collettività di appartenenza. Dalle primitive tende e capanne, alle barriere dei recinti, alle mura delle città, degli edifici, delle case e dei vani  interni. Tutte queste realtà si sono evolute nello sviluppo architettonico ed ingegneristico sempre con l’assoluta necessità di gestire gli spazi, le aperture e tutti i varchi interni ed esterni. Le chiusure sono sempre state indispensabili e si sono evolute nel tempo conformemente con l’edilizia

Questi manufatti: ”le chiusure” porte, finestre, persiane, tapparelle, tende, cancelli, cancelletti, portoni, recinzioni e tutta la più ampia gamma di serramenti interni ed esterni sono quindi sempre stati indispensabili nella vita quotidiana e si sono sempre più evoluti :

oggi parliamo di “Chiusure Tecniche Civili ed Industriali manuali o motorizzate” che la moderna tecnologia mette a nostra disposizione per  la nostra sicurezza e comodità. Un grande mercato in continua evoluzione si è sviluppato nell’assolvimento di questa umana necessità con grandi imprese, tante medie e piccole aziende ed una miriade di operatori di settore. L’evoluzione ha inevitabilmente, pur l’asciando liberi l’estro, l’ingegno, l’inventiva e la fantasia ha dovuto necessariamente imporre delle regole, affinchè l’impiego di questi  oggetti fosse sempre più sicuro oltre che comodo. Regole che coinvolgono la scelta dei materiali, il sistema di assemblaggio, la resistenza meccanica, la stabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, la durabilità, l’efficienza e la conservazione. Oggi, per fortuna, tutto o quasi, è stato regolamentato sia perle Chiusure Tecniche Civili ed Industriali Manuali o Motorizzate. Le attività di progettazione, di costruzione, di assemblaggio, di installazione e di manutenzione coinvolgono diversi operatori, con ruoli che sono descritti dalla regolamentazione vigente in dipendenza della attività considerata.

2 — PREMESSA

  • Per meglio definire gli aspetti legali esistenti e le responsabilità dei vari operatori si ritiene opportuno inquadrare il campo d’azione attraverso una panoramica di tutte le regole di riferimento.
  • Il presente documento contiene una panoramica di tutte le norme tecniche armonizzate e di alcune norme citate all’interno delle norme armonizzate, per la Direttiva 2006/42/CE Macchine ed il Regolamento (UE) 305/2011.
  • Prodotti da costruzione, inerenti le porte, i cancelli ed i loro accessori. Per ognuna delle norme elencate viene descritto il campo di applicazione e riportata una sintesi delle parti riguardanti gli aspetti relativi la marcatura, le istruzioni, la sicurezza.
  • Porte, cancelli con i relativi accessori e componenti, sono dei manufatti di carpenteria metallica e possono essere utilizzati per solo manualmente o per essere utilizzati come parti di una Macchina che li fa muovere automaticamente.
  • Gli operatori di settore che costruiscono porte e cancelli manuali sono fabbri, serramentisti e falegnami.
  • Gli operatori di settore che utilizzano le porte ed i cancelli per renderli automatici li usano come parti componenti una “Macchina” Tecnici specializzati per l’automazione.
  • La formazione Tecnica del fabbro, del serramentista e del falegname è diversa da quella del Tecnico di Automazione.
  • Le porte ed i cancelli manuali sono Prodotti da costruzione.
  • Le caratteristiche costruttive delle porte e dei cancelli manuali sono regolate da specifiche Norme di Costruzione, di uso e di manutenzione.
  • Le Porte ed i cancelli manuali devono possedere tutti i requisiti indicati nelle Norme e devono essere marcati CE.
  • Le porte ed i cancelli utilizzati come parte di una Macchina devono possedere i requisiti necessari per soddisfare il processo di trasformazione.
  • Le Macchine di cui le porte ed i cancelli sono parti integranti sono Prodotti da Costruzione.
  • Tutti i Prodotti da Costruzione devono essere marcati CE
  • Perche la Macchina possa essere Marcata CE, tutte le parti che la compongono devono a loro volta essere marcati e possedere tutti i requisiti richiesti dalle relative Norme di prodotto

3 — Elenco norme di Riferimento

UNI EN 13241:2016 –  Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

UNI EN 12635:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa –  Installazione ed utilizzo

UNI EN 12433-1:2001 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Terminologia – Tipi di porte

UNI EN 12433-2:2001 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Terminologia – Parti di porte

UNI EN 12604:2017 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Aspetti meccanici – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12605 – Viene accorpata nella 12604:2017

UNI EN 12453:2017 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12444:2002 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da utorimessa

E.C.  1-2007 – Resistenza al carico del vento – Prove e calcoli

UNI EN 12424:2001 – Porte industriali, commerciali e da garage – Resistenza al carico del vento – Classificazione

UNI EN 12427:2002 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Permeabilità all’aria – Metodo di prova

UNI EN 12453:2017 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12978:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage –Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13849-1:2016 – Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione

UNI EN 16361:2016 – Porte pedonali motorizzate – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Porte pedonali, diverse da  quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata

UNI EN 16005:2012 – Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008 – Accessori per serramenti – Dispositivi per uscite di   emergenza  azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1125:2008    – Accessori per serramenti – Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1935:2004  –Accessori per serramenti – Cerniere ad asse singolo – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12489:2002 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Resistenza alla penetrazione dell’acqua – Metodo di prova

UNI EN 16005:2012 – Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 16034:2014 – Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

UNI EN 14351-1:2016 – Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali

UNI EN 14351-2:2018 – Finestre e porte interne pedonali

UNI EN 1158:2003 –   Accessori per serramenti – Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1155:2003 – Accessori per serramenti – Dispositivi elettromagnetici fermo porta per porte girevoli – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1154:2003 – Accessori per serramenti – Dispositivi di chiusura controllata delle porte – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12209.2016 Accessori per serramenti – Serrature e chiavistelli – Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12433:2001 Parte 1-2 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Terminologia

UNI EN 10818:2015  descrive le responsabilità  degli operatori che intervengono nel processo di  posa in opera dei serramenti residenziali

UNI EN 12519:2018 – Finestre e porte pedonali – Terminologia

CEI EN 60335-2-103:2016

CEI EN 60335-2-95:2015

D.M. 2006/42/2010 – Direttiva Macchine

R.P.C. 305/2011 – Regolamento Prodotti da Costruzione

D.Lgs 81/2008  – Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro

D.M. 17/01/2018  – Norme Tecniche per le Costruzioni – Aggiornamento

4 — Le attività in gioco sono

Porte e cancelli Manuali

  • Progettazione di porte e cancelli manuali . Calcolo strutturale,
  • Costruzione di porte e cancelli manuali
  • Assemblaggio dei manufatti,
  • Predisposizione per la posa,
  • Installazione delle porte e cancelli manuali,
  • Regolazione, prova e collaudo delle porte e cancelli manuali
  • Verifica dei Requisiti di Sicurezza
  • Espletamento Pratiche Burocratiche
  • Libretto di prestazione
  • Manuale ed Istruzioni d’uso e Manutenzione
  • Formazione dell’utente
  • Marcatura CE – Secondo Regolamento Prodotti da Costruzione
  • Verbale di Collaudo
  • Consegna del prodotto in opera

Figure Professionali Porte e cancelli Manuali

  • Progettista di carpenteria meccanica
  • Fabbro, serramentista, falegname assemblatore
  • Fabbro, serramentista, falegname montatore/posatore
  • Fabbro, serramentista, falegname manutentore

Porte e cancelli Automatizzate – MACCHINE

  • Progettazione di porte e cancelli da automatizzare (Macchine)
  • Analisi dei Rischi – Determinazione del Rischio
  • Definizione delle protezioni di sicurezza – Valutazione della riduzione del Rischio
  • Definizione del rischio residuo –
  • Scelta degli automatismi e dei dispositivi di sicurezza da impiegare
  • Costruzione di porte e cancelli da automatizzare (Macchine)
  • Assemblaggio dei manufatti
  • Predisposizione per l’automazione
  • Opere murarie
  • Impianto elettrico locale (Bordo Macchina)
  • Linea di alimentazione della Macchina
  • Scelta delle Protezioni
  • Regolazione, prova e collaudo delle porte e cancelli automatizzate (Macchine)
  • Installazione della motorizzazione alle porte e cancelli manuali,
  • Verifica dei requisiti di sicurezza
  • Espletamento Pratiche Burocratiche
  • Libretto di prestazione
  • Manuale ed Istruzioni d’uso e Manutenzione
  • Formazione dell’utente
  • Marcatura CE – Secondo la Norma di Prodotto UNI EN 13241:2016
  • Verbale di Collaudo
  • Consegna del prodotto in opera

Figure Professionali Porte e cancelli Automatizzate – MACCHINE

  • Progettista di carpenteria meccanica     
  • Progettista di automazione
  • Progettista elettrico
  • Fabbro, serramentista, falegname montatore/posatore
  • Fabbro, serramentista, falegname manutentore
  • Tecnico installatore d’automazione
  • Tecnico manutentore d’automazione
  • Elettricista

5 — Formazione e conoscenza delle Norme, Decreti e Leggi è la condizione indispensabile, per lo svolgimento dell’attività di :

  • Progettazione,
  • Costruzione,
  • Assemblaggio,
  • Predisposizione,
  • Posa,
  • Installazione,
  • Manutenzione,
  • Regolazione,
  • Prova
  • Collaudo

6  — Sintesi degli aspetti legali esistenti e delle responsabilità dei vari operatori distinte per:

  • — manuali esistenti e nuove marcate CE
  • — motorizzate esistenti , da motorizzare, motorizzate nuove / marcate CE.

6.1  PRODOTTI PRIVI DI MARCATURA CE

  • Ritiro dal commercio e divieto di utilizzazione sia per produttori, importatori, rivenditori, installatori, manutentori, o “possessori” (a qualsiasi titolo)
  • Diritto di rivalsa di tutti i soggetti danneggiati
  • Annullamento (art. 1418 c.c.) di qualsiasi tipo di contratto di compra-vendita
  • Possibile avvio di verifiche e controlli da parte degli Organi Competenti sulla produzione (con spese a carico del fabbricante)
  • Azioni di sequestro, ordini di rimozione, smontaggio e sostituzione dei prodotti già installati (anche a partire dal 1° Maggio 2005)
  • Sospensione dei lavori con provvedimenti di “blocco di attività” (provvisorio o definitivo) oltre per il produttore anche per installatori, rivenditori e “costruttori edili” ovvero per chiunque divenga possessore (a qualsiasi titolo)
  •  

6.2 PRODOTTI CON MARCATURA CE MA NON RISPONDENTI AI REQUISITI ESSENZIALI di SICUREZZA (RESS)

  • Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’art. 2 del DPR 246/93 è condizione obbligatoria per poter immettere i prodotti sul mercato
  • La U.E. dà facoltà ad ogni Stato membro di adottare: “tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne e limitarne la circolazione”
  • Per prodotti che “possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni” i Ministri delle Attività produttive, degli Interni e dei Lavori Pubblici possono emettere provvedimenti cautelari di divieto di immissione in commercio fino a giungere anche al sequestro.

7 — Il rispetto della legalità tecnica nelle installazioni di sicurezza:

Ordinamento  giuridico  italiano  ed europeo;

  • Le principali norme di legge che riguardano progettisti, produttori, installatori e manutentori;
  • Le principali norme di legge che riguardano progettisti, produttori, installatori e manutentori
  • Cenni sulla responsabilità  civile  e penale  e relative sanzioni; 
  • Normative di  Legge che obbligano al rispetto della “regola d’arte” e relative sanzioni per le inadempienze; Cenni sulle normative di Legge generali di prevenzione incendi;
  • Norme di buona tecnica di riferimento IEC, ISO, EN, CEI ed UNI

Legislazione Europea

Definizione di Norma

A livello europeo (a seguito dell’approvazione del Trattato di Lisbona del 2009) le principali fonti del diritto comunitario oggi sono:

Regolamenti : hanno portata generale e sono obbligatori in tutte le loro parti; a differenza delle direttive non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione ed entrano in vigore 20 gg dopo la pubblicazione nella GUCE.

Direttive: atti legislativi che vincolano tutti gli Stati membri a rispettarle, ma lasciano la competenza alle istituzioni nazionali su come introdurle ed applicarle  (con recepimento).

Decisioni: hanno portata individuale e sono obbligatorie in tutte le loro parti; La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se tuttavia designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Risoluzioni: servono a stabilire un programma ed orientamenti per il futuro.

Raccomandazioni: strumenti usati per chiedere agli stati membri di adottare determinati provvedimenti.(non vincolanti).

I requisiti essenziali (E.R.), contenuti nelle Direttive, pur avendo carattere di obbligatorietà per il Produttore, non contengono alcuna indicazione per quanto concerne le specifiche tecniche dei prodotti.

A tale riguardo, la Direttiva 88\295 EEC, nell’art. 7, rimanda a tre tipi di documenti:

  • documento di armonizzazione o norma armonizzata (HD )
  • norma europea (EN)
  •  pre-norma europea (ENV)

La definizione di norma armonizzata è espressa nella motivazione della Direttiva, ove è detto che:

“…al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e di garantirne il controllo è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo, le quali…devono mantenere il loro statuto di testi non obbligatori...”;

Il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) ed il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica ed Elettronica (CENELEC) sono riconosciuti quali

organismi competenti   ….omissis ……

In sintesi, le Norme Armonizzate

hanno carattere volontario;

  • sono adottate dai Comitati Europei di normazione;
  • sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
  • la loro osservanza conferisce la “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali della direttiva;
  • sono anche basate su norme internazionali (es. ISO o IEC) e riguardano aspetti
  • generali;
  • implicano la partecipazione alla loro elaborazione di tutte le parti interessate
  • (produttori, utilizzatori, enti notificati, autorità governative, ecc.);
  • presuppongono l’esistenza di un mandato al CEN o al CENELEC da parte della
  • Commissione UE;
  • vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione nazionali;
  • una particolare clausola prevista nello statuto del CEN\CENELEC obbliga i Paesi

….infine, a livello europeo:

  • Le norme “armonizzate”, pubblicate sulla G.U.C.E. e rese cogenti per il rispetto delle Direttive Comunitarie
  • costituiscono fondamentale riferimento per progettare e produrre beni e servizi che devono poter circolare liberamente nel mercato europeo
  • I prodotti conformi alle norme armonizzate indicate nelle Direttive europee riportano la “marcatura”

8 — Direttiva 85/374/CEE (sicurezza prodotti)

i concetti di:

  • Responsabilità per i danni causati, a prescindere dalla intenzionalità.
  • Sicurezza del prodotto, legata alla sua messa inservizio e all’uso al quale può essere ragionevolmente destinato

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La direttiva è stata recepita in Italia mediante il DPR 224/1988, oggi abrogato dal Codice del consumo dlgs 206/2005.

9 — Principali Direttive di Prodotto

  • Equipaggiamenti elettrici
  • Apparecchiature Radio (RED)
  • Rumore
  • Giocattoli
  • Prodotti da costruzione (include i materiali e le apparecchiature antincendio)
  • Compatibilità elettromagnetica
  • DPI
  • Hardware
  • Prodotti per la sicurezza (es. DPI)
  • Attrezzature in pressione
  • Ascensori
  • ………

10 — Le Norme Cogenti

Il Sistema Giuridico Italiano

Gerarchia delle fonti

  • Costituzione della Repubblica
  • Legge Atto che segue un iter parlamentare per l’approvazione
  • D.P.R. Atto del Presidente della Repubblica
  • D.L. Atto governativo con valore di legge per 60 giorni ed emesso con la presunzione dell’urgenza.
  • D.lgs. Atto governativo con valore di legge a delega specifica.
  • D.M. Atto ministeriale attuativo
  • DPCM Atto governativo attuativo
  • L.R. Atto con validità territoriale limitata (la Regione)
  • Circolare: Interpretazione governativa o ministeriale non vincolante.

Le principali normative di legge che progettisti, produttori, installatori e manutentori di macchine e impianti di sicurezza devono conoscere ed osservare:

Costituzione della Repubblica Italiana « Art. 32 – Diritto alla salute »

  • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
  • La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Codice Civile «cenni sulla responsabilità civile verso terzi; RC del prodotto; ecc.»

Codice Penale «cenni sulle responsabilità penali; concetti di dolo e colpa ecc.»

Legge n. 186/68 « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici» (tuttora in vigore ma parzialmente superata da altre disposizioni di legge in materia)

Legge n. 300 del 20/05/1970 «Statuto dei lavoratori» e s.m.i.

Legge n. 791/1977 «Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n°73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione»e successive modifiche e integrazioni (nuova Dir.2014/35/CE in recepimento)

D.M. 10/03/98 n. 64 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»

D.Lgs. N. 206 del 6/09/2005 «Codice del consumo» e s.m.i. (V. Dir. 2011/83/UE)

D.M. N. 37 del 22/01/2008 e s.m.i “Regolamento concernente.disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

D.Lgs. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ (T.U. sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro – v. Artt. 22, 23, 24, 26)

Regolamento Parlamento europeo N. 305/2011/UE del 9/03/2011 che fissa condizioni armonazzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 « Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…omissis..»

D.M. 5/08/2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011) «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»

D.M. 7/08/2012 « Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare…..omissis….»

D.M 20/12/2012 « Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro’ l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi »

D.Lgs n. 106 del 16/06/2017   «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. » Capo V – Controllo, vigilanza e sanzioni

11 — Concetti di responsabilità

  • Responsabilità oggettiva

prescinde dalla colpa, dalla prevedibilità e dalla prevenibilità (es, quella in capo al Datore di lavoro)

  • Responsabilità per colpa

derivante da imprudenza, imperizia e negligenza (es. calcoli di progetto errati, una installazione non corretta, una manutenzione fatta male, ecc.)

Le cause possono essere di varia natura:

Colpa generica:

  •  negligenza (omesso compimento di un’azione doverosa), (es. non adempiere i doveri inerenti il proprio ufficio con la cura e la sollecitudine necessarie)
  • imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità) (es. modo di agire che non tiene conto dei rischi, dei pericoli obiettivi o derivanti dalle proprie azioni)
  • imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l’impiego di particolari abilità o cognizioni)
  • ( es. mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione)

Colpa specifica:

  • inosservanza di:
  • leggi (atti del potere legislativo),
  • regolamenti (atti del potere esecutivo),
  • ordini (atti di altre pubbliche autorità) o
  • discipline (atti emanati da privati che esercitano attività
  • rischiose).

Concetti di responsabilità

  • Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ex art. 1218 Codice Civile).
  • Inoltre, in caso contrario, il risarcimento deve comprendere anche la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta.
  • In campo contrattuale, poiché l’articolo 2947 C.C. contempla anche il fatto illecito, è valida la regola dell‘ articolo 2946 C.C., che prevede un lasso di tempo di dieci anni, quale termine prescrizionale generale, fatta eccezione per alcuni contratti di cui agli articoli da 2949 (società) a 2952 C.C.(assicurazioni)

Responsabilità extracontrattuale

  • anche detta “aquiliana” (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il termine latino “neminem laedere” (ex Art, 2043 Codice Civile)

12 — La normativa di legge

Sul piano giuridico e delle proprie responsabilità, i tecnici progettisti, installatori e manutentori di impianti devono osservare le disposizioni del:

Codice Civile:

  • Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro
  • (responsabilità oggettiva)

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro

  • Art. 2043  «Risarcimento per fatto illecito» ecc..

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

  • Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro (responsabilità oggettiva)

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

  • Art. 1176  «Diligenza nell’adempimento»

Nell’adempiere l’obbligazione (cioè il contratto) il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

  • Art. 1223 «Risarcimento del danno» (CAPO III – Dell’inadempimento delle obbligazioni)

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo (es. penali indicate nel contratto) deve comprendere così la perdita subita dal «creditore» (committente) come anche il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (v. anche artt. 1382, 1479, 2056 C.C. e seguenti – c.d. clausole delle penali)

  • Art. 1228 «Responsabilità per fatto degli ausiliari»
  • Salva diversa volontà delle parti, il debitore (ditta di installazione/manutenzione) che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (es. tecnici esterni, artigiani, in subappalto).
  • Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità

E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore (…dell’obbligazione) per dolo o per colpa grave (v. anche 1490 C.C.).

 ……omissis………

  • Art. 2230 «Prestazione d’opera intellettuale»;
  • Art. 1490 «Garanzia per vizi della cosa venduta»

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude e si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa.

  • Art. 1494  «Risarcimento del danno» (contratti con i consumatori)

In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa 

  • Art. 1497  «Mancanza di qualità»

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 C.C.) purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza ed alla prescrizione  stabilite dall’art. 1495 C.C. (entro il periodo di garanzia e comunque un anno per le persone giuridiche  e due anni per i consumatori)

  • Art. 2055  Responsabilità  solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (art. 1292 C.C.) al risarcimento del danno (es. ATI).

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

N.B. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali!

  • Art. 1292  Nozione della  solidarietà (nei contratti)

«L’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri….omissis….» (es. ATI di due o più installatori)

13 — Codice Penale: 

  • Art.43 «Reato colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»;
  • Art. 5 «Ignoranza della Legge»

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della Legge penale!

  • Art. 40 «Rapporto di causalità»

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l`evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo

(Es. incidente sul lavoro presso l’acciaieria Tyssen di Torino con 7 lavoratori morti)

  • Art. 39 «Reato:  distinzione fra delitti e contravvenzioni»

I reati, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice, i distinguono in: 

  • Delitti – reati per cui è prevista la pena della reclusione, dell’ergastolo, della multa (es. danni  alla  persona,  al  patrimonio);
  • Contravvenzioni – sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 C.P.) come, ad esempio, le infrazioni al codice della strada. 

Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico del reato e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è commesso volontariamente o involontariamente

  • Art. 348 «Esercizio abusivo della professione»:
  • La norma punisce chiunque eserciti una professione per l’esercizio della quale è prevista l’ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
  • Questa è una tipica «norma penale in bianco» in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell’ordinamento (es. art. 2229 C.C. «esercizio prof. Intellettuali», R.D. 11/02/1929 m. 275 «Albo P.I.» e art. 5 del D.M. 37/2008). Nella specie, è demandato al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.
  • Si deve ritenere colpevole di abusivismo: 
  • chi non è stato abilitato;
  • chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all’Albo;
  • l’iscritto all’Albo  che sia stato sospeso o radiato dallo stesso;
  • il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non  riconosciuto dallo Stato Italiano.

N.B.

Il «prestanomismo» è una forma di abusivismo: infatti, a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza!

  • Art. 437 «Rimozione od omissione dolosa di cautele  contro infortuni sul lavoro»
  • Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32 quater, 451).
  • Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p. 449).
  • Art. 449 «Delitti colposi di danno»
  • Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. …….omissis……
  • Art. 451 «Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro»
  • Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da ……………..omissis .
  • Art. 589 «Omicidio colposo» 
  • Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione  delle  norme  sulla  disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle  per  la  prevenzione   degli infortuni  sul  lavoro,  la  pena  è della  reclusione da  due a sei anni.
  • Art. 590 «Lesioni personali colpose»:
  • Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309
  • Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239. ……………omissis……………
  • Nel caso di lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
  • Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

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